D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI MELONI, LOLLOBRIGIDA è stata presentata alla Camera il 9/11/2018 la proposta di legge N.1358 sulle
– Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età –
Queste le finalità:
“Introdotti nel 2005, i cosiddetti « parcheggi rosa » rappresentano un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori che trasportano bambini piccoli, consentendo loro una migliore e più agevole mobilità all’interno dei centri urbani in quanto permettono di parcheggiare senza difficoltà negli spazi appositi. Questi posteggi dedicati si trovano oggi in tutte le città, dai grandi capoluoghi ai più piccoli paesi, soprattutto in prossimità degli uffici pubblici, dei supermercati, dei centri storici e delle aree pedonali, ma si tratta di iniziative affidate alle singole sensibilità dei comuni e al senso civico dei cittadini. Così come tanti altri gesti di cortesia », infatti, i parcheggi rosa non sono disciplinati dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che, di conseguenza, non contempla e non punisce un’eventuale infrazione in materia e quindi nessun automobilista può essere punito se parcheggia in questi spazi senza essere dotato di un apposito contrassegno o senza avere una reale e valida motivazione. L’iniziativa, pertanto, si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul buon senso dei cittadini, che possono solo essere sollecitati » a lasciare liberi i parcheggi rosa a beneficio dei soggetti ai quali sono destinati. Infatti, nonostante le molte campagne di sensibilizzazione per favorire il corretto utilizzo di tali parcheggi, se ne è purtroppo registrato un utilizzo improprio da parte di utenti che, non curanti della relativa segnaletica, hanno lasciato, a volte anche per un lungo periodo di tempo, la propria autovettura negli spazi riservati, a discapito degli aventi diritto. Nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, le istituzioni, a tutti i livelli, devono impegnarsi per riconoscere la natalità come valore sociale e, conseguentemente, per agevolare e favorire la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei neo-genitori con prole fino al terzo anno di età. In considerazione di ciò, con la presente proposta di legge si è ritenuto doveroso intervenire sulla disciplina dei parcheggi rosa, modificando il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini del riconoscimento giuridico dei parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini di età non superiore a tre anni, dotati di un apposito « contrassegno famiglia », prevedendo, inoltre, l’irrogazione di una sanzione amministrativa per chi sosta indebitamente in tali parcheggi riservati. L’articolo 3 della presente proposta di legge, infine, prevede che i parcheggi riservati ai soggetti in possesso del contrassegno famiglia siano identificati da un’apposita segnaletica, individuata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) riservare limitati spazi alla fermata o alla sosta dei veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età, muniti del contrassegno famiglia, disciplinato dal regolamento »; b) all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età, muniti del contrassegno famiglia disciplinato dal regolamento ».
Art. 2. (Contrassegno famiglia) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità ai seguenti princìpi: a) prevedere che il comune, ai fini dell’utilizzo dei parcheggi riservati, rilasci un apposito contrassegno speciale, di colore rosa, denominato « contrassegno famiglia », alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età, previa presentazione di idonea certificazione.
- b) prevedere che il contrassegno famiglia sia personale, non sia vincolato a uno specifico veicolo e sia valido in tutto il territorio nazionale; c) prevedere che, ai fini dell’utilizzo dei parcheggi riservati, il contrassegno famiglia debba essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile ai fini degli eventuali controlli.
Art. 3. (Segnaletica identificativa dei parcheggi riservati ai soggetti in possesso del contrassegno famiglia)
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo la segnaletica stradale identificativa dei parcheggi riservati ai soggetti in possesso del contrassegno famiglia di cui all’articolo 2.