01.04.2019 È all’esame dell’Assemblea, in seconda lettura, il disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo (A.C. 1433), approvato con modifiche dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro).
Di seguito gli Articoli :
L’articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un “Nucleo della concretezza”, composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione. L’attività del Nucleo si esplica, in particolare, attraverso sopralluoghi e visite e ricomprende la possibilità di proporre misure correttive. Al Nucleo deve inoltre essere comunicata l’avvenuta attuazione delle misure correttive richieste: l’inosservanza del termine, oltre a rilevare ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, comporta l’inserimento in un elenco delle p.a. inadempienti, riportato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e nella relazione annuale trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno, alla Corte dei conti e alle Camere.
L’articolo 2 prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi (in sostituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico e dei dipendenti titolari di un rapporto agile), ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, si stabilisce che essi adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.
Nel corso dell’esame presso le Commissioni competenti, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall’ambito di applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell’accesso (secondo modalità stabilite con apposito decreto).
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato soppresso l’originario articolo 3 che disponeva la non applicazione del limite concernente il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017. Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 11 del D.L. 135/2018.
L’articolo 3 interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali e di procedure per le assunzioni in oggetto (stabilendo anche disposizioni transitorie). In particolare: conferma che, a decorrere dal 2019, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e le agenzie e gli enti pubblici nazionali non economici possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; consente, sempre dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la normativa vigente; introduce, con riferimento al triennio 2019-2021, norme transitorie volte a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato specificato che le suddette facoltà sono riconosciute fatta salva la previsione di cui all’art. 1, c. 399, della L. 145/2018, secondo cui determinate amministrazioni non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019 e sono state inserite disposizioni in materia di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette.
Inoltre, sempre nel corso dell’esame presso le Commissioni competenti, sono state introdotte disposizioni in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego (ferma restando la disciplina speciale per il personale non contrattualizzato), prevedendo anche l’istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle suddette commissioni. Ai membri delle commissioni non si applica la previsione che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire determinati incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Si specifica, inoltre, che ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro delle suddette commissioni non si applica la disciplina secondo cui il trattamento economico determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
L’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame da parte delle Commissioni competenti, reca disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.
In particolare, dispone che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (e non solo quello dirigenziale) è collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati. Conseguentemente il suddetto personale (non più solo il personale dirigenziale) non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio di determinate funzioni.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di buoni pasto per pubblici dipendenti prevedendo che le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e mediante buoni pasto elettronici, per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip S.p.A, richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Durante, l’esame in sede referente, è stata prevista l’estensione della garanzia definitiva (di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplinano le garanzie definitive per gli appalti) – strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante – anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati, a fronte dell’accettazione dei buoni pasto emessi.
L’articolo 6 reca disposizioni finali e una clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. In particolare: le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 vengono definite norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come princìpi generali dell’ordinamento; si specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2 rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); che le norme di cui all’articolo 4 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione).