CAMERA: PROPOSTA DI LEGGE N. 3350 d ‘iniziativa della deputata MAMMÌ

Presentata il 4 Novembre 2021 sulle

“Disposizioni per la promozione dell’esercizio dell’attività fisica a fini di benessere sociale”

“ Secondo i dati pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità a livello globale: circa 3,2 milioni di persone muoiono ogni anno perché non sono abbastanza attive. La sedentarietà è la causa principale di cardiopatia ischemica (30 per cento), diabete mellito (27 per cento), malattie oncologiche, tra le quali sono più frequenti i tumori della mammella e del colon (23 per cento); inoltre, essa rappresenta uno dei principali problemi della società moderna ed è responsabile della drammatica crescita di sovrappeso e obesità che sono a loro volta potenti fattori di rischio per gravi patologie croniche, soprattutto a carico dell’apparato cardiovascolare. L’Italia è tra i Paesi più sedentari e a rischio di morbilità e mortalità: il 60 per cento degli italiani dichiara di non praticare mai sport o attività fisica, contro una media europea del 42 per cento e un primato, quello della Svezia, che si attesta al 9 per cento. La sedentarietà in Italia risulta essere responsabile del 14,6 per cento di tutti i decessi, pari a circa 90.000 morti all’anno, oltre che di una spesa in termini di costi diretti sanitari di 1,6 miliardi di euro annui per le quattro malattie sopra richiamate imputabili principalmente alla sedentarietà. Nel nostro Paese circa quattro persone su dieci svolgono meno di dieci minuti di attività fisica moderata o intensa un giorno alla settimana e sono quindi considerate sedentarie. Il rischio di sedentarietà au-menta con l’avanzare dell’età ed è maggiore tra le donne: la prevalenza di donne sedentarie è del 43,4 per cento rispetto al 34,8 per cento degli uomini. “

PROPOSTA DI LEGGE _

Art. 1. (Finalità) 1. Lo Stato riconosce e promuove l’attività motoria e sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e la riabilitazione delle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinica-mente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di un esercizio fisico strutturato e adattato sotto la supervisione di personale qualificato. 2. L’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, emana apposite linee guida di pianificazione e di programmazione sanitaria conformi alle finalità di cui al comma 1, la cui attuazione è garantita anche attraverso la collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali (ASL) e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 3. Le finalità di cui al comma 1 sono, altresì, attuate: a) attraverso la costituzione di apposite sedi istituzionali di confronto e di approfondimento di carattere tecnico e scientifico in materia di salute e di benessere sociale con i soggetti rappresentativi nazionali in ambito sportivo; b) mediante l’adozione di apposite iniziative rivolte ai giovani di età scolare le-gate alla valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva, finalizzata alla loro crescita psico-fisica e alla diffusione dei valori trasversali da essa veicolati; c) mediante l’adozione di apposite iniziative rivolte agli anziani al fine di avvicinarli all’educazione motoria, fisica e sportiva e di far comprendere loro l’importanza del movimento;

  1. d) mediante l’adozione di apposite iniziative rivolte alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie, finalizzate a promuovere la conoscenza degli effetti positivi derivanti dall’esercizio dell’attività fisica sulle medesime patologie, anche in termini di prevenzione.

Art. 2. (Percorsi e palestre della salute e del benessere) 1. I protocolli di esercizio fisico strutturato e adattato, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, sono svolti sotto il controllo di una figura professionale munita di titolo di laurea magi-strale in scienze motorie, nell’ambito di idonei programmi denominati percorsi e palestre della salute e del benessere. 2. I percorsi e le palestre della salute e del benessere possono essere svolti in spazi aperti ovvero presso idonee strutture, pubbliche o private. 3. I percorsi e le palestre della salute e del benessere sono svolti in spazi aperti su prescrizione medica, previa comunicazione all’amministrazione comunale competente.

Art. 3. (Accreditamento, verifiche e accertamenti) 1. L’istanza di accreditamento dei percorsi e delle palestre della salute e del benessere è presentata alla ASL territorialmente competente, che svolge anche i relativi controlli, preventivi e successivi all’accreditamento stesso, sui requisiti previsti per lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e alla riabilitazione in ambito sanitario attraverso la pratica di esercizio fisico strutturato e adattato nelle strutture e negli spazi accreditati. 2. Le ASL verificano, altresì, il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti e delle attrezzature sportivi e il loro mantenimento nel tempo conformemente a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1

Art. 4. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto dell’autorità di Governo competente in materia di sport e del Ministro della salute, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sono stabiliti in particolare: a) i requisiti dei percorsi e delle palestre della salute e del benessere di cui all’articolo 2, comma 1; b) i criteri, le modalità e i tempi per il rilascio della procedura di accreditamento nonché i requisiti per il mantenimento dei percorsi e delle palestre della salute e del benessere di cui all’articolo 3, comma 1; c) i requisiti tecnici dell’impiantistica e delle attrezzature utilizzate nell’ambito dei percorsi e delle palestre della salute e del benessere; d) l’istituzione del registro nazionale dei percorsi e delle palestre della salute e del benessere e i requisiti per ottenere l’iscrizione nel medesimo registro; e) gli indirizzi per la prescrizione medica dell’esercizio fisico di cui all’articolo 2, comma 1; f) le sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti prescritti, quali, in particolare, la perdita dell’accreditamento o la cancellazione dal registro di cui alla lettera d).

Art. 5. (Prescriivibilità dell’attività motoria finalizzata al benessere sociale) 1. Il Ministro della salute, considerati gli effetti benefici dell’attività motoria sulla salute fisica e psichica dei cittadini, condividendo il principio che la prevenzione è un utile strumento per consentire il risparmio sulla spesa sanitaria, individua i trattamenti convenzionabili con il Servizio sanitario nazionale incentivando opportuni interventi per la promozione dell’attività fisica ai fini sia preventivi che terapeutici.

Art. 6. (Iniziative di promozione e istituzione della Settimana nazionale dello sport e del benessere) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, prevede apposite iniziative volte a promuovere e a sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica, a sensibilizzare la cittadinanza e il personale qualificato sull’importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione legata ai percorsi e alle palestre della salute e del benessere, nonché all’eventuale sottoscrizione di convenzioni o di accordi con enti, istituzioni e altri soggetti interessati. 2. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, lettera b), è istituita la Settimana nazionale dello sport e del benessere, al fine di promuovere, nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativa integrativa delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva. 3. Con decreto dei Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, d’intesa con l’autorità di Governo competente in materia di sport, è stabilito il periodo di svolgimento della Settimana dello sport e del benessere. Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per lo sport e il benessere con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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