Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
COVID-19, MISURE URGENTI SUI BENEFICI CONCESSI AI DETENUTI PER GRAVI REATI
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
Il decreto modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il testo prevede che, nel caso in cui tali benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.
Inoltre, il testo prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
Tale normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati.
Infine, il decreto prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.
COVID-19, REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE DI SIEROPREVALENZA
Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT.
Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’epidemia in atto, prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.
L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.
NOMINE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato la nomina a Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del dott. Bernardo PETRALIA, magistrato ordinario attualmente Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV 2