Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
NOMINE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato:
- la nomina del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, a Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma;
- vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti, a decorrere dal 21 dicembre 2021, dei Consiglieri Paolo Evangelista, Angelo Bax, Massimiliano Minerva, Giuseppe De Rosa, Giuseppe Tagliamonte, Giacinto Dammicco, Luigi Impeciati, Grazia Bacchi, Daniela Acanfora, Ugo Montella, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e Franco Massi;
- la conferma della dottoressa Silvia COSTA nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per il recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano (Ventotene), a norma dell’articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
- la nomina del prefetto dott. Antonino Bella a Commissario straordinario del Governo per la gestione delle persone scomparse.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato trentadue leggi delle regioni e delle province autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Regione Basilicata n. 55 del 02/12/2021, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; la legge della Regione siciliana n. 29 del 26/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni in materia di finanza pubblica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo e sesto comma, 117, secondo comma, lett. e), 117, terzo comma, e 119 della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 36 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)”, in quanto talune disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81 e 117, comma 2, lettera m), e comma 3 della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 38 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 3, 9, 97, 117, primo comma, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione; la legge della Regione Puglia n. 39 del 30/11/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee”, in quanto talune disposizioni in materia paesaggistica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 3, 9, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Abruzzo n. 22 del 26/11/2021 “Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito” e del progetto “Il laboratorio in cucina” nel Comune di Villa Santa Maria (CH)”; la legge della Regione Abruzzo n. 23 del 29/11/2021 “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”; la legge della Regione Lazio n. 17 del 30/11/2021 “Istituzione dell’azienda regionale sanitaria Lazio O”; la legge della Regione Marche n. 32 del 02/12/2021 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2020”; la legge della Regione Marche n. 33 del 02/12/2021 “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”; la legge della Regione Piemonte n. 29 del 29/11/2021 “Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato)”; la legge della Regione siciliana n. 30 del 26/11/2021 “Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023”; la legge della Regione Marche n. 34 del 02/12/2021 “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”; la legge della Regione Puglia n. 37 del 30/11/2021 “Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno. Contributo per le attività di fruizione e valorizzazione”; la legge della Regione Puglia n. 41 del 30/11/2021 “Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia)”; la legge della Regione Puglia n. 42 del 30/11/2021 “Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”; la legge della Regione Puglia n. 43 del 30/11/2021 “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia)”; la legge della Regione Puglia n. 44 del 30/11/2021 “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) regionali”; la legge della Regione Puglia n. 45 del 30/11/2021 “Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia), modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”; la legge della Regione Puglia n. 46 del 30/11/2021 “XI legislatura – 8° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”; la legge della Regione Puglia n. 47 del 30/11/2021 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020”; la legge della Regione Puglia n. 48 del 30/11/2021 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”; la legge della Regione Toscana n. 47 del 01/12/2021 “Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l.r. 65/2014 e alla l.r. 31/2020”; la legge della Regione Campania n. 27 del 07/12/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 487. Importo complessivo di euro 3.387.480,02”; la legge della Regione Campania n. 28 del 07/12/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 26.049,61. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 488”; la legge della Regione Campania n. 29 del 07/12/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 217.623,40. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 490”; la legge della Regione Campania n. 30 del 07/12/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Importo complessivo di euro 63.747,36. Delibera di Giunta regionale del 4 novembre 2021, n. 489”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 07/12/2021 “Misure finanziarie multisettoriali urgenti”; la legge della Regione Valle Aosta n. 34 del 06/12/2021 “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti”; la legge della Regione Sardegna n. 18 del 09/12/2021 “Disposizioni in materia di lavoro”; la legge della Regione Basilicata n. 57 del 13/12/2021 “Ratifica della ottava variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 09/12/2021 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie”.
Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare all’impugnativa parziale della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 13 ottobre 2020 “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, in quanto la Regione Abruzzo ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate alcune censure di illegittimità.