Consiglio dei Ministri n. 95 del 29 Gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

PROROGHE DI TERMINI

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, tredici decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di direttive o all’attuazione di regolamenti dell’Unione europea. I testi approvati tengono conto dei pareri e delle intese acquisiti successivamente all’esame preliminare.

Di seguito le principali previsioni dei decreti approvati, con l’indicazione dei rispettivi Ministri proponenti.

1.        Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro dell’economia e delle finanze)

Il regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto “regolamento prospetto”) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

La riforma introdotta mira a ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati.

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. Pertanto, il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all’accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il regolamento prevede per tutti i tipi di emittenti norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze e rende il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori. Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

  1. emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un’emissione secondaria;
  2. piccole e media imprese;
  3. emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli;
  4. emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.Inoltre, si intende incentivare l’uso del “passaporto” transfrontaliero per i prospetti approvati, che è stato introdotto dalla precedente direttiva.

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2.        Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro dello sviluppo economico)

Il regolamento (UE) 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell’Unione europea. In particolare, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento o di interruzione di un’infrastruttura di trasporto del gas naturale, si prevedono misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti dalla solidarietà.

Il decreto disciplina alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio conseguenti alle disposizioni del regolamento, apportando, ove necessario, modifiche alla normativa vigente, in modo da includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico, la predisposizione e l’attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà.

Inoltre, si introducono sanzioni amministrative nei casi di violazione del regolamento e si stabilisce che i costi dell’eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà siano a carico del sistema del gas naturale.

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3.        Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro dello sviluppo economico)

Il decreto legislativo prevede la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente per l’applicazione effettiva e uniforme del regolamento relativo all’importazione di particolari metalli da zone di conflitto o soggette ad altro rischio, nonché per il controllo ex post nei confronti degli importatori, anche attraverso una apposita piattaforma web.

Tra l’altro, si prevede che l’Autorità si attivi per diffondere la conoscenza dei contenuti del regolamento da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell’Unione europea, e che svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile. Si prevede l’utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, anche per gestire digitalmente i controlli ex post.

Inoltre, si individuano gli importatori che sono soggetti ai controlli, con priorità nei confronti di quelli con i più alti volumi di traffico. La procedura di controllo dovrà concludersi, di norma, entro sessanta giorni. L’Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro all’importatore che non ottemperi, nei termini stabiliti, alle richieste o non consenta ispezioni e accertamenti e la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro all’importatore che non adotti le misure correttive secondo le modalità e nei termini indicati.

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4.        Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della giustizia)

Il decreto adegua la normativa interna alle disposizioni relative al mandato d’arresto europeo, in particolare riguardo ai motivi di non esecuzione facoltativa del mandato stesso, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell’ordinamento e tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri. Il testo, inoltre, chiarisce che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

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5.        Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea “EPPO” (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della giustizia)

Il testo reca specifiche disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che istituisce la “Procura europea”, che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l’azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.

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6.        Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della salute)

7.        Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della salute)

8.        Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della salute)

9.        Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro della salute)

Il regolamento (UE) 2017/625 introduce, tra l’altro, norme in materia di sicurezza alimentare e controlli sanitari sugli animali, con particolare riferimento ai controlli, disponendo:

  • un quadro armonizzato dei controlli sanitari nell’intera filiera agroalimentare;
  • una migliore efficienza dei controlli ufficiali, con una frequenza proporzionata al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni;
  • l’istituzione di posti di controllo frontalieri per l’armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell’Unione europea;
  • la collaborazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da Paesi terzi;
  • i controlli nel settore dell’e-commerce;
  • una base legale più solida contro le frodi;
  • un miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli.

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10.    Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

11.    Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

12.    Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

13.    Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (decreto legislativo – esame definitivo) (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

I decreti mirano a raccogliere in testi unici, divisi per settore, le norme che riguardano la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli e sementi e la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in modo da rappresentare un punto di riferimento unico ed omogeneo per gli operatori.

A tal fine sono state coordinate le disposizioni preesistenti, apportate le modifiche necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo, anche tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

In dettaglio i decreti legislativi riguardano: la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri; la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive; la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA

Attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019 n.105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, di attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

Il regolamento definisce le procedure, le modalità e i termini con cui il Centro di valutazione e certificazione nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (CVCN) e gli altri centri di valutazione individuati dalla normativa svolgono i procedimenti di verifica e valutazione dei beni, sistemi e servizi di Information and Communication Technologies (ICT) che i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire, nel caso in cui da questi ultimi dipenda la fornitura di servizi essenziali ovvero l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato. Inoltre, si stabiliscono i criteri di natura tecnica per l’individuazione delle categorie, ovvero l’elenco di beni, sistemi e servizi ICT a cui si applica la procedura di valutazione. Infine, si definiscono le procedure, le modalità e i termini con cui le autorità competenti effettuano le attività di verifica e ispezione ai fini dell’accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi.

Il testo tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini, ha deliberato, all’esito dell’espletamento di una apposita procedura di selezione, il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2022 alla città di Procida.

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato l’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Calabria avverso gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181.

DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento del Consiglio comunale di Misterbianco (CT).

Inoltre, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune di Squinzano (LE), già sciolto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3 del TUEL, a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali.

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