D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER

LA PROPOSTA DI LEGGE presentata il 23 marzo 2018

sulle Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

“Con la presente proposta di legge si intende ripresentare il grande lavoro effettuato in sede di Commissione Trasporti della Camera durante la scorsa legislatura in materia di modifiche del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La riflessione sulla riforma del codice della strada nel suo complesso era già da anni in corso, infatti nel mese di luglio 2014 la Camera ha approvato la delega al Governo per rivedere l’insieme dell’apparato normativo e le attuali trecento norme del codice della strada. La Camera ha fatto un eccellente lavoro ma purtroppo questo provvedimento è rimasto per mesi bloccato alla Commissione Lavori pubblici del Senato, anche per problemi di copertura finanziaria, e non si è riusciti a giungere all’approvazione del provvedimento prima della fine della legislatura. A seguito di ricorrenti episodi di omicidio stradale il legislatore è intervenuto con la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale. Contemporaneamente la Commissione Trasporti decise di procedere su un percorso parallelo, anticipando alcuni interventi puntuali con un provvedimento di legge autonomo che potesse essere approvato velocemente nel corso della XVII legislatura. Così non è stato, il testo elaborato da ultimo nel luglio 2017 non ha visto la luce. Conteneva alcune proposte decisamente interessanti e utili che si auspicava potessero entrare in vigore velocemente; a tal fine si intende ripresentare gran parte di quelle norme. L’articolo 1 introduce nell’articolo 3 del codice della strada la definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli. L’articolo 2 prevede un’integrazione degli articoli 6 e 7 del codice al fine di agevolare la circolazione delle biciclette fuori dai centri abitati. L’articolo 3 modifica l’articolo 9 del codice al fine di inserire gli autoveicoli da competizione immatricolati tra i veicoli atipici indicati dall’articolo 59 dello stesso codice. L’articolo 4 introduce un periodo al comma 1 dell’articolo 16 del codice, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti. L’articolo 5 aumenta le sanzioni per chi viola le norme previste all’articolo 23 del codice in materia di pubblicità sulle strade. L’articolo 6 modifica l’articolo 40 del codice prevedendo nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione la possibilità di predisporre una segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote. L’articolo 7 modifica l’articolo 41 del codice per introdurre la possibilità di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione negli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti incidenti mortali negli ultimi anni. L’articolo 10, in coerenza con la normativa dell’Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone. L’articolo 11 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone. L’articolo 12 riguarda la modifica dell’articolo 93 del codice che definisce le procedure di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico. L’articolo 13 introduce la possibilità di targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche. L’articolo 14 modifica l’articolo 115 del codice riguardante i requisiti per la guida previsti per guidare autotreni ed autoarticolati nonché autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone in quanto tali limiti non risultano più adeguati alla realtà del mondo lavorativo, che ritarda sempre più l’età pensionabile, né alla realtà demografica, che vede i cittadini sempre più longevi e propensi ad eseguire un’attività lavorativa anche nella terza età. Si propone, pertanto, l’innalzamento della soglia d’età massima prevista per la guida di tali veicoli. L’articolo 15 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico. L’articolo 16 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare, il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell’Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l’obbligo di riduzione della velocità. L’articolo 17 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizione che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi. L’articolo 18 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing. L’articolo 19 è diretto a contrastare l’uso improprio di dispositivi elettronici, quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, durante la guida, disponendo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida e il raddoppio dei punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva. L’articolo 20 è volto a indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà eccetera) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio. L’articolo 21 è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 chilometri orari. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate. L’articolo 22 riguarda la modifica dell’articolo 201 del codice al fine di evitare la pratica scorretta di alcune amministrazioni comunali che consiste nell’aumento artificioso delle spese di accertamento e di notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice. Si stabilisce che sia un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stabilire criteri e limiti per tali spese. L’articolo 23 apporta ulteriori modificazioni all’articolo 201 del codice in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa. L’articolo 24 modifica invece l’articolo 206 del codice in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’articolo 25 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione della definizione di utente vulnerabile per i conducenti di ciclomotori e motocicli)

  1. Dopo il numero 53bis) del comma 1 dell’articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «53ter) Utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada».

 

Art. 2. (Modifiche agli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle biciclette)

  1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché consentire l’accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».
  2. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché consentire l’accesso e la circolazione di biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza».

 

Art. 3. (Modifica all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni sportive su strada) 1. Dopo il comma 4bis dell’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: « 4ter. Gli autoveicoli da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all’articolo 59 ».

 

Art. 4. (Modifica all’articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati)

  1. Al comma 1 dell’articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie ovvero in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti».

 

Art. 5. (Modifiche all’articolo 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pubblicità sulle strade) 1. All’articolo 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 11, le parole: «di una somma da euro 422 a euro 1.697» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da euro 1.389 a euro 13.890 »; b) al comma 12, le parole: « di una somma da euro 1.389 a euro 13.890» sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 422 a euro 1.697».

 

Art. 6. (Modifica all’articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote) 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: « 10bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l’ente proprietario lo ritenga conforme a esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli ».

 

Art. 7. (Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione di segnaletica luminosa in attraversamenti pedonali oggetto di incidenti mortali)

  1. Dopo il comma 5 dell’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «5bis. Gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell’ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali scuole, presìdi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni».
  2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate, ai sensi dell’articolo 142, comma 12ter, e dell’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

 

Art. 8. (Modifica all’articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità) 1. Al comma 6 dell’articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura».

 

Art. 9. (Modifica all’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d’epoca, nonché di interesse storico e collezionistico) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «1bis. Sono altresì considerate appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d’epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma».

 

Art. 10. (Modifica all’articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea)

  1. Al comma 2 dell’articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m ».

 

Art. 11. (Modifiche all’articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

  1. All’articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone »; b) al comma 4, le parole: « un’autovettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

 

Art. 12. (Modifica all’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico)

  1. Al comma 4 dell’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo standard europeo ».

 

 

Art. 13. (Modifica all’articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche) 1. Al comma 10 dell’articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell’articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, possono esporre, in luogo della targa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione ».

 

Art. 14. (Modifiche all’articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli) 1. Al comma 2 dell’articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « anni sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « anni sessantotto » e le parole: « sessantotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni »; b) alla lettera b), le parole: «anni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «anni sessantacinque» e le parole: «sessantotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».

 

Art. 15. (Modifiche all’articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le esercitazioni di guida)

  1. All’articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « In deroga al comma 2, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A sono autorizzati a esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto un’altra persona in funzione di istruttore »; b) il comma 5 è abrogato.

 

Art. 16. (Modifiche all’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli) 1. All’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel caso di autotreni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell’articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; »; b) al primo periodo del comma 6bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo una distanza di almeno 300 metri tra l’avviso di segnaletica indicante l’obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità »; c) al comma 12quater:

1) al primo periodo, dopo le parole «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera lbis) del comma 1 dell’articolo 1 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»; 2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in un formato aperto, come definito dalla lettera lbis) del comma 1 dell’articolo 1 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12bis, 12ter e del presente comma, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma ».

  1. 2. All’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12quater dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal citato comma 1.

 

Art. 17. (Modifica all’articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «4bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all’interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi».

 

Art. 18. (Modifica all’articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rimozione dei veicoli) 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente: « dbis) non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing ».

 

Art. 19. (Modifiche all’articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di contrasto all’uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore)

  1. All’articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: « apparecchi radiotelefonici » sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»; b) il comma 3bis è sostituito dal seguente: «3bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».
  2. Al capoverso «ART. 173 » della tabella allegata al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Commi 3 e 3bis – 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Comma 3 – 5 Comma 3bis – 10».

 

Art. 20. (Modifica all’articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di possesso dei documenti di circolazione) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all’articolo 94, comma 2, l’estratto di cui al comma 1 del citato articolo 92 o la ricevuta di cui al medesimo comma 2; in caso di mancanza dell’estratto o della ricevuta, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da una copia in carta semplice dell’atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti ».

 

Art. 21. (Modifiche all’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi) 1. All’articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1bis. Nelle strade o nelle zone all’interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l’aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l’eccezione per i velocipedi »; b) al comma 9, dopo la parola: «loro» è inserita la seguente: « esclusivamente ».

 

Art. 22. (Modifica all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: «4bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».

 

Art. 23. (Modifiche all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all’articolo 31 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa)

  1. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1bis: 1) alla lettera gbis), le parole: « 80, » e « 93, » sono soppresse; 2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « gter) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall’archivio nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), del presente codice e dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »; b) il comma 1quater è sostituito dal seguente: «1quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1bis, lettera gter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1bis, lettera gter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale o un altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8 ».
  2. All’articolo 31 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica nel proprio sito internet istituzionale l’elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli nello stesso sito delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L’elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefettureuffici territoriali del Governo »; b) al comma 2bis, le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »; c) il comma 3 è abrogato.

 

Art. 24. (Modifica all’articolo 206 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 1. Il comma 1 dell’articolo 206 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: « 1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 del presente codice, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta a un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta ».

 

Art. 25. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

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